lunedì 29 luglio 2013

Marco Calabrese - Diritto Collaborativo

Marco Calabrese - Diritto Collaborativo



Giovanna Canzano
intervista
MARCO CALABRESE
16 luglio 2013

Canzano 1- Legge 19 maggio 1975, n. 151, con questa legge venne riformato il primo libro del codice: Riforma del diritto di famiglia. Questa legge apportò numerose modifiche per quando riguarda il coniuge diciamo svantaggiato economicamente.
CALABRESE – In effetti, prima della riforma del diritto di famiglia, circa quaranta anni fa, il coniuge superstite era considerato un mero legatario e non un erede: dunque, se da una parte non rispondeva dei debiti dell’eredità dall’altra non diventava proprietario dei beni, ma poteva possederli fino alla propria morte.
Canzano 2- Con questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori, in particolare nella tutela dei figli.
CALABRESE – L’effetto imprevisto è stata l’inversione di tendenza nella comunione dei beni, che oggi può dirsi ridotta ai soli casi in cui i coniugi non siano proprietari di alcunché di personale. In tutti gli altri casi essi preferiscono proteggere i propri beni con la separazione dei beni o altre forme di tutela (fondo patrimoniale, ad esempio). La definizione della potestà è mutata almeno due o tre volte d’allora, mutando il sentimento sociale. Ora la legge più correttamente parla di “responsabilità genitoriale”.
Canzano 3- Però, anche il fatto che il coniuge superstite nella successione ereditaria diventa erede, mentre prima, legalmente, non ereditava nulla.
CALABRESE – E’ certamente una norma di civiltà, ma come detto, ha oggi più importanza per le classi meno abbienti. Le classi più abbienti, fermo il diritto di successione del coniuge per metà del patrimonio familiare, tendono a regolare pattiziamente le attribuzioni patrimoniali a favore dei figli o di soggetti terzi, prima del luttuoso evento.
Canzano 4-  Questa legge apre alla possibilità di ereditare a chiunque fosse l’altro coniuge, anche se dello stesso sesso: basta a questo punto, non prendere in considerazione i ‘sessi’ dei due candidati al matrimonio e tutto è risolto?
CALABRESE – Non credo sia una questione di orientamenti sessuali: se il matrimonio (la cui funzione è di mater munere= protezione della maternità) è permesso anche tra persone dello stesso sesso, le conseguenze che ne deriveranno saranno identiche.
Canzano 5- Potremmo dire a questo punto che le rivendicazioni delle coppie omossessuali sono nate solo con la ‘spinta’ di poter ereditare i beni del coniuge ricco?
CALABRESE – Non direi, non ci ho mai pensato in questi termini: mi sembra anzi che le rivendicazioni omosessuali nascano da tutt’altra spinta ideale. E’ certo però che il loro effetto prevedibile sarà quello della parificazione dei diritti, ereditari e non. Il mezzo tipico, nel corso dei secoli, per consentire la successione de il/la “compagno/a” dello stesso sesso era quello della “adozione delle persone maggiori di età” che garantiva ai partner la successione legittima. Così è sempre stato nel corso dei secoli: con un po’ di ipocrisia si riservava un’aura di sacralità all’istituzione matrimoniale; non è detto che ciò fosse sbagliato, e non è detto che fosse giusto.
Canzano 6- Ma, i coniugi omosessuali non si fermano solo al matrimonio con conseguenza di ereditare i beni dell’altro, ma, vanno oltre con le loro richieste: vogliono anche avere la possibilità di adottare i bambini. Questa richiesta però non mette d’accordo alcuni stati, come per esempio Putin che, davanti a queste nuove pretese dei ‘coniugi’ francesi, ha sollevato problemi con la Francia per quanto riguarda l’adozione di bambini russi da parte di coppie francesi.
CALABRESE – Che io sappia non c’è bisogno di arrivare a Putin. diversi Stati europei permettono le nozze gay o le unioni civili ma non l’adozione. Tuttavia la disuguaglianza appare evidente: o il matrimonio viene riservato a persone che -almeno teoricamente- sono in grado di procreare (un uomo e una donna) oppure – una volta ammessa la possibilità tra persone dello stesso sesso- perché mai limitarne i diritti, escludendo l’adozione?
Canzano 7- In Italia questo tipo di matrimonio non è ancora concesso, ma, cosa potrebbe succedere?
CALABRESE – Come ho già detto, se il matrimonio è permesso tra persone dello stesso sesso, tutte le conseguenze che derivano dal vincolo saranno identiche.
Canzano 8- Come è regolato il matrimonio omessessuale all’estero? In Italia le coppie gay-lesbiche già sposate all’estero potrebbe essere riconosciute in Italia?
CALABRESE – In realtà l’unico ostacolo alla trascrizione di un matrimonio straniero in Italia è la sua contrarietà all’ordine pubblico.
Il matrimonio combinato (per esempio tra famiglie di bambini in età ancora tenera, come ad es. avviene in India e altre civiltà) da noi è nullo, perché la volontà dei nubendi non è libera. Quello tra persone legate da vincoli di affinità o consanguineità (es. suocero e nuora) è nullo per contrarietà al codice civile italiano. Invece il matrimonio fra persone dello stesso sesso, che sia stato contratto in uno stato della UE (esempio Spagna, Olanda) dovrebbe considerarsi valido anche oggi stesso e dovrebbe poter essere trascritto nei registri dello Stato civile, perché l’Italia aderisce costituzionalmente ai trattati internazionali che ne limitino la sovranità come il trattato UE.

Marco Calabrese, avvocato pratica a Roma dal 1981, cassazionista dal 1995, si occupa di diritto di famiglia, è stato Presidente dell’Istituto Italiano di Diritto Collaborativo, e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari. E’ autore di libri e saggi sull’argomento della mediazione familiare e del diritto collaborativo.


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domenica 14 luglio 2013

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